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La Rivoluzione degli Accordi Patrimoniali tra Coniugi: Dalla Nullità alla Piena Validità

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La recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Cassazione Civile segna un momento di definitiva consacrazione di un orientamento giurisprudenziale che ha profondamente trasformato il panorama del diritto matrimoniale italiano. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha riconosciuto la piena liceità di un accordo con il quale due coniugi, in costanza di matrimonio, hanno regolamentato in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale in caso di separazione, senza intaccare il diritto-dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio o altri diritti indisponibili.


L'Evoluzione del Pensiero Giurisprudenziale


Per comprendere appieno la portata innovativa di questa decisione, è necessario ripercorrere l'evoluzione del pensiero giurisprudenziale in materia. In passato, infatti, si sosteneva per ragioni di ordine pubblico il divieto assoluto per i coniugi di disciplinare in anticipo i loro rapporti per l'eventualità della rottura familiare. Gli accordi preventivi tra coniugi erano considerati radicalmente nulli per illiceità della causa, avendo sempre l'effetto, se non anche lo scopo, di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status, in un campo dove la libertà di scelta e il diritto di difesa esigevano di essere indeclinabilmente garantiti.

Fondamentalmente, gli accordi in materia familiare erano ritenuti del tutto estranei alla logica contrattuale, affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti. Questa impostazione rifletteva una concezione del matrimonio come istituzione superiore agli interessi individuali dei coniugi, con conseguente limitazione della loro autonomia negoziale.


Il Superamento del Paradigma Tradizionale


Oggi, invece, in considerazione dell'evoluzione del sistema normativo e dei principi del diritto di famiglia, si esclude in generale che l'interesse della famiglia sia superiore rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale a favore dei coniugi, pur con le dovute cautele legate all'esigenza di protezione dei minori e dei soggetti più deboli.

Questo cambiamento di prospettiva trova le sue radici in una diversa concezione del matrimonio e della famiglia, non più vista come entità trascendente gli interessi individuali, ma come luogo di realizzazione e coordinamento degli interessi dei singoli componenti. La giurisprudenza ha così progressivamente riconosciuto che anche nell'ambito familiare deve trovare spazio la libera determinazione negoziale delle parti.


La Qualificazione Giuridica degli Accordi Preventivi


La Cassazione ha chiarito che i coniugi, sia prima che durante il matrimonio, possono riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro, subordinandone la restituzione all'evento, futuro e incerto, della separazione coniugale, non ravvisandosi alcuna norma imperativa che lo impedisca. Questi accordi trovano la loro piena validità come contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, del codice civile.

È fondamentale sottolineare che il fallimento del matrimonio non costituisce causa genetica dell'accordo, ma rappresenta un mero evento condizionale. Questa distinzione è cruciale perché consente di superare le obiezioni tradizionali legate alla presunta illiceità della causa di tali accordi.


I Limiti dell'Autonomia Negoziale


Naturalmente, l'autonomia negoziale dei coniugi non è illimitata. Come precisato dalla giurisprudenza più recente, tra cui la Cassazione civile ordinanza n. 20034 del 22 luglio 2024, occorre distinguere tra il contenuto essenziale degli accordi di separazione, che ha causa concreta nella separazione stessa e reca le pattuizioni volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale, e il contenuto eventuale, che ha mera occasione nella separazione e reca pattuizioni finalizzate a regolare situazioni patrimoniali autonome.

I coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare. Tuttavia, quando gli accordi riguardano i rapporti personali e patrimoniali relativi a figli minori di età, la loro validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la loro rispondenza al miglior interesse della persona minore di età.


La Prassi Applicativa e le Cautele Necessarie


Nella prassi, questi accordi assumono spesso la forma di scritture private nelle quali un coniuge riconosce il contributo economico dell'altro al benessere familiare e si impegna, in caso di separazione, alla restituzione di determinate somme. Come nel caso esaminato dalla Cassazione, il marito aveva riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo per la ristrutturazione dell'appartamento, dichiarando che in caso di separazione sarebbe divenuto debitore di una determinata somma nei suoi confronti.

È importante che tali accordi siano redatti con particolare attenzione, assicurandosi che non interferiscano con i diritti indisponibili e che mantengano un equilibrio tra le posizioni dei coniugi. La giurisprudenza di merito, come evidenziato dal Tribunale civile di Ferrara con sentenza n. 805 del 13 agosto 2024, ha chiarito che le scritture private stipulate tra coniugi in vista della separazione consensuale costituiscono validi accordi negoziali quando risultino espressione dell'autonomia contrattuale delle parti e non interferiscano con i diritti indisponibili.


Le Implicazioni Pratiche per i Professionisti


Per i professionisti del diritto, questa evoluzione giurisprudenziale apre nuove prospettive nella consulenza matrimoniale e nella gestione delle crisi coniugali. È ora possibile assistere i coniugi nella redazione di accordi preventivi che, se correttamente strutturati, possono fornire certezza e prevedibilità nella gestione degli aspetti patrimoniali della eventuale crisi matrimoniale.

Tuttavia, è necessaria particolare cautela nella redazione di tali accordi. Come evidenziato dalla giurisprudenza, tra cui il Tribunale civile di Grosseto con sentenza n. 839 del 15 ottobre 2024, occorre distinguere tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi, poiché solo le pattuizioni adottate "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato.


La Tutela dei Soggetti Deboli


Un aspetto fondamentale che emerge dalla giurisprudenza è l'attenzione alla tutela dei soggetti più deboli. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale civile di Sciacca n. 588 del 18 dicembre 2024, gli accordi di separazione consensuale che non siano stati trasfusi nella sentenza di separazione rimangono privi di efficacia giuridica quando riguardano diritti indisponibili, particolarmente quelli relativi ai figli minori.

La natura indisponibile del diritto al mantenimento dei figli minori preclude la compensazione volontaria tra crediti per mantenimento della prole e altri crediti vantati tra i coniugi, confermando il principio del favor filii che permea l'intero ordinamento familiare.


Prospettive Future


L'orientamento consolidato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20415/2025 rappresenta il punto di arrivo di un percorso evolutivo che ha visto il progressivo riconoscimento dell'autonomia negoziale dei coniugi anche nell'ambito del diritto di famiglia. Questo approccio, che valorizza la libertà contrattuale pur mantenendo le necessarie tutele per i soggetti più deboli, appare in linea con l'evoluzione sociale e giuridica che ha caratterizzato il diritto di famiglia negli ultimi decenni.

La possibilità per i coniugi di regolamentare preventivamente gli aspetti patrimoniali della eventuale crisi matrimoniale rappresenta uno strumento di grande utilità pratica, che può contribuire a ridurre i conflitti e a fornire maggiore certezza nelle relazioni familiari. Tuttavia, come sempre nel diritto di famiglia, è necessario mantenere un equilibrio tra l'autonomia privata e la tutela dei valori fondamentali dell'ordinamento, particolarmente quando sono coinvolti i diritti dei minori.

La giurisprudenza continuerà certamente a precisare i contorni di questa autonomia negoziale, definendo con maggiore dettaglio i limiti e le modalità di esercizio di questa importante facoltà riconosciuta ai coniugi. Per i professionisti del diritto, si apre una nuova stagione di opportunità e responsabilità nella consulenza alle famiglie, richiedendo competenze sempre più specialistiche nella redazione e nella gestione di questi innovativi strumenti negoziali.

 
 
 

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