I Principi Generali delle Successioni nei Conti Cointestati: Un'Analisi Giuridica Completa #successioni #eredità
- avvvitello
- 30 nov 2025
- Tempo di lettura: 7 min
La successione nei conti correnti cointestati rappresenta una delle questioni più delicate e ricorrenti nella pratica successoria italiana, caratterizzata da una complessa interazione tra principi civilistici, normativa bancaria e giurisprudenza consolidata. La materia richiede un'analisi approfondita che distingua chiaramente tra legittimazione alla riscossione e titolarità sostanziale delle somme, due concetti spesso confusi ma giuridicamente distinti.
Il Fondamento Normativo: L'Art. 1298 del Codice Civile
Il pilastro normativo della disciplina dei conti cointestati è rappresentato dall'art. 1298 del Codice civile, che stabilisce il principio fondamentale secondo cui "nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".
Questa disposizione crea una presunzione legale di contitolarità in parti uguali che opera nei rapporti interni tra i cointestatari, mentre nei rapporti esterni con la banca si applica il regime della solidarietà attiva previsto dall'art. 1854 del Codice civile per i conti correnti bancari.
La Distinzione Fondamentale: Legittimazione vs. Titolarità
Come chiarito dalla recente Cassazione civile, ordinanza n. 28935 del 2 novembre 2025, "il decesso di uno dei cointestatari non preclude al cointestatario superstite la legittimazione alla riscossione, quantomeno della quota che presuntivamente gli spetta ai sensi dell'art. 1298 c.c.". La Corte ha precisato che "è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto".
Questa distinzione è cruciale per comprendere la dinamica successoria: la legittimazione alla riscossione attiene ai rapporti con l'istituto bancario, mentre la titolarità sostanziale riguarda i rapporti interni tra cointestatari ed eredi.
La Presunzione di Contitolarità e i Suoi Effetti
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità delle somme depositate per quote uguali tra i cointestatari. Come evidenziato dal Tribunale di Bergamo, sentenza n. 261 del 21 febbraio 2025, "la cointestazione di un conto corrente tra il de cuius e altro soggetto fa presumere la contitolarità delle somme depositate per quote uguali tra i cointestatari, con conseguente inversione dell'onere probatorio".
Il Tribunale ha precisato che "in assenza di prova contraria, il saldo attivo del conto corrente cointestato al momento del decesso deve essere imputato in pari misura alla proprietà di entrambi i cointestatari, e solo la quota spettante al de cuius entra nell'asse ereditario da dividere tra i coeredi” secondo le regole delle successioni.
I Diritti del Coniuge Superstite
Il coniuge superstite si trova in una posizione giuridica peculiare, caratterizzata da una duplice qualificazione:
Come cointestatario: ha diritto alla propria quota presunta (generalmente il 50%) per effetto della cointestazione
Come erede: ha diritto alla propria quota ereditaria sulla parte del saldo che apparteneva al defunto
Questa duplice posizione è stata chiarita dalla giurisprudenza di merito, che ha stabilito come nei conti cointestati la metà delle giacenze esistenti al momento del decesso spetti al cointestatario superstite per diritto proprio in virtù della contitolarità del rapporto, mentre solo la residua metà entra nell'asse ereditario del defunto.
La Legittimazione Operativa del Cointestatario Superstite
Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda la legittimazione operativa del cointestatario superstite. Il Tribunale di Potenza, sentenza n. 1186 del 17 giugno 2025, ha stabilito che "il cointestatario superstite conserva la legittimazione a pretendere autonomamente il rimborso della quota di propria spettanza, presuntivamente pari al cinquanta per cento del saldo, senza necessità di richiesta congiunta degli eredi del cointestatario defunto".
Questa posizione è confermata dal Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n. 317 del 28 gennaio 2025, secondo cui "il cointestatario superstite ha pertanto diritto di chiedere all'istituto depositario l'adempimento dell'intero saldo, e l'adempimento così conseguito libera l'ente verso gli eredi dell'altro contitolare".
Le Eccezioni: Quando la Presunzione Può Essere Superata
La presunzione di contitolarità non è assoluta e può essere superata mediante prova contraria. Il Tribunale di Lecco, sentenza n. 74 del 10 febbraio 2025, ha chiarito che "la presunzione di contribuzione paritaria tra i cointestatari può essere superata mediante la prova che il conto corrente era alimentato esclusivamente da uno dei cointestatari, circostanza che consente di qualificare la cointestazione come meramente fittizia con conseguente conferimento dell'intero saldo alla massa ereditaria".
Tuttavia, come precisato dal Tribunale di Firenze, sentenza n. 150 del 18 gennaio 2025, "la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi".
L'Onere Probatorio e i Criteri di Valutazione
La giurisprudenza ha stabilito criteri rigorosi per il superamento della presunzione di contitolarità. Il Tribunale di Terni, sentenza n. 262 del 3 aprile 2025, ha precisato che la presunzione "può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti", ma che "presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari".
La Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 1044 del 21 agosto 2025, ha fornito un esempio concreto di superamento della presunzione, stabilendo che la prova documentale che dimostri la provenienza esclusiva delle somme da uno solo dei cointestatari può essere fornita attraverso estratti conto, assegni bancari e lista movimenti che evidenzino il trasferimento integrale delle disponibilità dal conto personale del de cuius al conto cointestato.
La Posizione degli Istituti Bancari
Gli istituti bancari si trovano spesso in una posizione delicata quando si verificano contestazioni tra eredi e cointestatari superstiti. Il Tribunale di Ferrara, sentenza n. 426 del 30 aprile 2025, ha chiarito che "la banca non può legittimamente rifiutare il pagamento della quota presunta di spettanza agli eredi del cointestatario deceduto, in assenza di un accertamento giudiziale che dimostri la titolarità esclusiva delle somme in capo agli altri cointestatari superstiti".
Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale di Napoli, sentenza n. 609 del 17 gennaio 2025, "la banca che corrisponde l'intero saldo al titolare superstite si libera di ogni obbligazione nei confronti degli eredi del cointestatario deceduto e non può essere chiamata a rispondere delle somme prelevate dal cointestatario superstite, anche se si tratta dell'intero saldo".
Le Questioni Processuali e la Competenza Territoriale
Un aspetto spesso trascurato riguarda le questioni processuali connesse alle controversie sui conti cointestati. Il Tribunale di Terni ha stabilito che "le controversie relative ai prelievi o bonifici effettuati dal conto corrente del de cuius prima del decesso non rientrano nella competenza del tribunale del luogo di apertura della successione, in quanto tali somme non costituiscono beni ereditari".
La Donazione Indiretta e l'Animus Donandi
Una questione particolare emerge quando si prospetta la configurazione della cointestazione come donazione indiretta. Il Tribunale di Milano, sentenza n. 2428 del 22 marzo 2025, ha chiarito che "la cointestazione può configurare donazione indiretta ex art. 809 c.c. solo quando sia provata l'esistenza dell'animus donandi al momento della cointestazione stessa". Il Tribunale ha precisato che "la mera intenzione del cointestatario proprietario delle somme di attribuire il patrimonio o parte di esso al cointestatario dopo la propria morte costituisce un motivo giuridicamente irrilevante e non integra donazione indiretta".
Come affermato nella sentenza, "lo strumento per attribuire il proprio patrimonio o parte di esso a terzi è la donazione diretta o indiretta, quando si è in vita, ovvero il testamento, che ha effetto dopo la morte del testatore. Tertium non datur".
I Diritti Successori del Coniuge nel Sistema Normativo
Il quadro normativo dei diritti successori del coniuge è disciplinato da diverse disposizioni del Codice civile. L'art. 581 c.c. stabilisce che "quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi".
L'art. 582 c.c. prevede che "al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri".
Per quanto riguarda la legittima, l'art. 540 c.c. stabilisce che "a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge", mentre l'art. 542 c.c. disciplina il concorso tra coniuge e figli.
Esempio Pratico di Applicazione
Per illustrare concretamente l'applicazione di questi principi, consideriamo un conto cointestato con saldo di € 100.000 al momento del decesso:
€ 50.000 spettano al coniuge superstite per diritto proprio (quota da cointestatario ex art. 1298 c.c.)
€ 50.000 entrano nell'asse ereditario del defunto
Se il coniuge è l'unico erede, erediterà anche i restanti € 50.000. Se concorre con altri eredi, la sua quota ereditaria sarà determinata secondo le norme sulla successione legittima e legittimaria.
Le Presunzioni Fiscali
Dal punto di vista fiscale, l'art. 11 del Testo unico sulle successioni e donazioni stabilisce che "per i beni e i titoli depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate".
Conclusioni e Orientamenti Giurisprudenziali
La giurisprudenza più recente conferma l'orientamento consolidato secondo cui il coniuge superstite può pretendere almeno la metà del conto cointestato, anche se questo era alimentato esclusivamente dal defunto, in virtù della presunzione di contitolarità ex art. 1298 c.c. Questa quota gli spetta per diritto proprio come cointestatario, indipendentemente dai suoi diritti ereditari.
Tuttavia, tale diritto può essere messo in discussione se gli altri eredi riescono a dimostrare, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che la cointestazione era fittizia e che le somme appartenevano esclusivamente al defunto. In tal caso, l'intero saldo entrerebbe nell'asse ereditario e il coniuge avrebbe diritto solo alla propria quota ereditaria secondo le norme sulla successione.
La distinzione fondamentale rimane sempre quella tra legittimazione alla riscossione, che compete al cointestatario superstite nei rapporti con la banca, e titolarità sostanziale, che si determina nei rapporti interni secondo le regole della contitolarità e della successione. Questa distinzione rappresenta il filo conduttore di tutta la disciplina e la chiave di lettura per comprendere la complessa dinamica giuridica che si instaura alla morte di uno dei cointestatari di un conto corrente.


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