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La Tutela del Coniuge Debole nella Separazione e nel Divorzio: Strumenti di Protezione e Orientamenti Giurisprudenziali


Il diritto di famiglia italiano ha sviluppato nel corso degli anni un articolato sistema di tutele volte a proteggere il coniuge economicamente più debole nelle situazioni di crisi matrimoniale. La separazione e il divorzio, pur rappresentando momenti di rottura del vincolo coniugale, non possono tradursi in un abbandono del soggetto che, per scelte condivise durante la vita matrimoniale, si trova in una posizione di svantaggio economico. L'ordinamento ha quindi predisposto diversi meccanismi di protezione che meritano un'analisi approfondita per comprenderne la portata e l'evoluzione giurisprudenziale.

L'Assegno di Mantenimento nella Separazione: Il Mantenimento del Tenore di Vita Matrimoniale

Nella separazione personale, la tutela del coniuge economicamente più debole trova il suo fondamento nell'art. 156 del Codice civile, che stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione a ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. La peculiarità dell'assegno separativo risiede nel fatto che esso presuppone la permanenza del vincolo coniugale e dell'attuale dovere di assistenza materiale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale" (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17545/2023).

Questo orientamento trova conferma nella Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 4530/2025, secondo cui "poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale".

La Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 20228/2022 ha ribadito che "l'assegno di mantenimento in sede di separazione personale, a differenza dell'assegno divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e deve essere determinato in correlazione con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro che trova giustificazione proprio nella sussistenza del vincolo e che non può essere equiparato ai criteri di natura assistenziale, compensativa e perequativa propri dell'assegno divorzile".

L'Assegno Divorzile: Dalla Funzione Assistenziale a Quella Compensativo-Perequativa

Con il divorzio, il quadro normativo e giurisprudenziale si fa più complesso. L'art. 5 della Legge n. 898/1970 stabilisce che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio.

L'evoluzione giurisprudenziale ha portato al riconoscimento di una triplice funzione dell'assegno divorzile: assistenziale, compensativa e perequativa. La Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 26520/2024 ha chiarito che "l'assegno assolve una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa e perequativa, finalizzata non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi".

La funzione compensativo-perequativa assume particolare rilevanza quando sussiste uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi riconducibile alle scelte condivise durante la vita matrimoniale. Come evidenziato dalla Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 4414/2024, "l'assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio".

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha precisato che il riconoscimento della funzione compensativo-perequativa richiede un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio economico e il contributo alla vita familiare. La Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 14459/2025 ha stabilito che "il riconoscimento della funzione compensativo-perequativa presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio economico-patrimoniale esistente al momento del divorzio e il contributo significativo fornito dal coniuge richiedente alla vita familiare".

La Continuità della Tutela tra Separazione e Divorzio

Un aspetto di particolare interesse riguarda la continuità della tutela economica durante il passaggio dalla separazione al divorzio. La Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 9345/2023 ha chiarito che "i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio", garantendo così la continuità dell'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole.

Questo principio trova fondamento "nell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole" (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 9345/2023).

L'Assegnazione della Casa Familiare: Tutela della Prole e Riflessi Economici

L'assegnazione della casa familiare rappresenta un altro strumento di tutela, seppur con finalità primariamente orientate alla protezione della prole. L'art. 337-sexies del Codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, precisando che dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

La giurisprudenza ha chiarito che l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi economici, è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole. La Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 1491/2011 ha stabilito che "l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario, in assenza di figli minori o maggiorenni conviventi, non può essere disposta, neppure a titolo di strumento di perequazione economica o di integrazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole".

Tuttavia, l'assegnazione della casa familiare produce significativi riflessi economici che devono essere considerati nella determinazione degli assegni. La Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 8764/2023 ha precisato che "l'assegnazione della casa familiare, pur essendo finalizzata alla tutela della prole, costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico che deve essere valutata ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, in quanto consente al genitore assegnatario un significativo risparmio di spesa per reperire un'autonoma sistemazione abitativa".

Le Tutele Previdenziali e Successorie

Il sistema di protezione del coniuge debole si estende anche agli aspetti previdenziali e successori. L'art. 9 della Legge n. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno il diritto alla pensione di reversibilità, mentre l'art. 12-bis attribuisce una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge.

Sul piano successorio, l'art. 548 del Codice civile garantisce al coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione gli stessi diritti successori del coniuge non separato, mentre al coniuge cui è stata addebitata la separazione spetta solo un assegno vitalizio se godeva degli alimenti.

Gli Strumenti di Tutela Processuale

Il legislatore ha inoltre predisposto strumenti processuali per facilitare l'accesso alla tutela del coniuge debole. L'art. 6 del D.L. n. 132/2014 disciplina la convenzione di negoziazione assistita, che consente di raggiungere soluzioni consensuali per la separazione e il divorzio con l'assistenza di avvocati, garantendo comunque la verifica dell'interesse dei figli da parte del Procuratore della Repubblica.

Prospettive di Evoluzione e Criticità

L'analisi della giurisprudenza più recente evidenzia una crescente attenzione alla necessità di accertare rigorosamente i presupposti per il riconoscimento degli assegni, particolarmente nella loro funzione compensativo-perequativa. La Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 10625/2023 ha sottolineato che "il riconoscimento del diritto non può fondarsi esclusivamente sulla disparità reddituale tra gli ex coniugi, richiedendosi invece un rigoroso accertamento che tenga conto della triplice funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno".

Emerge inoltre la necessità di un approccio più sofisticato nella valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto non solo dei redditi dichiarati ma anche di tutti gli elementi patrimoniali e delle utilità economicamente valutabili, come evidenziato dalla giurisprudenza in materia di assegnazione della casa familiare.

Conclusioni

Il sistema di tutela del coniuge debole nella separazione e nel divorzio rappresenta un equilibrio complesso tra principi di solidarietà familiare, autoresponsabilità individuale e protezione dei soggetti più vulnerabili. L'evoluzione giurisprudenziale ha arricchito gli strumenti di tutela, passando da una concezione meramente assistenziale degli assegni a una visione più articolata che riconosce la funzione compensativo-perequativa, finalizzata a correggere gli squilibri patrimoniali derivanti dalle scelte condivise durante la vita matrimoniale.

La sfida per il futuro risiede nel garantire che questi strumenti di tutela mantengano la loro efficacia protettiva senza trasformarsi in meccanismi di assistenza perpetua, preservando l'equilibrio tra solidarietà e responsabilità individuale che caratterizza il diritto di famiglia moderno. In questo contesto, il ruolo della giurisprudenza rimane fondamentale per adattare i principi normativi alle mutevoli esigenze sociali, garantendo una tutela effettiva del coniuge economicamente più debole nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.

 
 
 

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