top of page

Stalking: quando bastano due condotte per la condanna




La recente sentenza della Cassazione penale n. 1750 del 15 gennaio 2026 offre l'occasione per approfondire uno degli aspetti più dibattuti del delitto di atti persecutori: il requisito dell'abitualità e la sua configurazione anche in presenza di un numero limitato di condotte.

Il caso: molestie e minacce nell'ambito familiare

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguardava un soggetto condannato in primo e secondo grado per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Le condotte, protrattesi nell'arco di un anno, consistevano in comportamenti molesti, minacce dirette e indirette (anche tramite la figlia), nonostante l'imputato fosse già stato condannato per maltrattamenti verso la stessa persona offesa e destinatario di plurimi provvedimenti cautelari di allontanamento e divieto di avvicinamento.

La difesa contestava tanto la sussistenza dell'elemento oggettivo (abitualità) quanto quello soggettivo del reato, sostenendo l'insufficienza delle prove e la mancanza del dolo specifico.

Il principio consolidato: sufficienza di due sole condotte

La Quinta Sezione penale ha ribadito un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la configurabilità del reato di atti persecutori, che rientra nella categoria dei reati abituali, sono sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia, purché si tratti di atti autonomi idonei a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice e il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla disposizione, anche se commesse in un breve arco di tempo.

Questo principio trova conferma in numerose pronunce della Cassazione. La sentenza n. 39414 del 5 dicembre 2025 ha precisato che "il reato di stalking può configurarsi anche rispetto a condotte protrattesi per un periodo di tempo limitato e finanche quando si tratti solo di due episodi di molestie", purché idonei a produrre gli eventi alternativi previsti dalla norma incriminatrice.

Analogamente, la sentenza n. 24635 del 24 giugno 2022 ha chiarito che integrano il delitto di cui all'articolo 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, purché idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo necessaria una particolare numerosità degli episodi.

L'elemento soggettivo: dolo generico e consapevolezza

Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza del 2026 ha precisato che la conoscenza di plurimi provvedimenti giudiziari emessi nei confronti dell'imputato, sia di natura cautelare che affermativa della responsabilità penale, fonda pienamente la sussistenza del dolo generico che integra la fattispecie.

Nel caso specifico, la Corte ha osservato che "è indubbio che si sia registrata, nel corso degli anni, una pluralità di interventi di polizia e dell'autorità giudiziaria sia nella sede civile che in quella penale: è certo che il [ricorrente] è stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento nel procedimento penale n. 8302/21/21; è stato destinatario, nell'ambito del procedimento civile per la separazione personale dei coniugi, di ordine di protezione ex art. 342-bis cod. civ.; è stato condannato per il delitto di maltrattamenti aggravati nei confronti della ex moglie; è stato tratto in arresto nel novembre 2023, dopo essere stato ammonito dalla p.g.".

La sentenza n. 11751 del 25 marzo 2025 ha ulteriormente chiarito che l'elemento soggettivo del reato, che ha natura di reato abituale di evento, è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte.

Gli eventi tipici del reato

L'articolo 612-bis del codice penale prevede che le condotte reiterate di minaccia o molestia devono essere idonee a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero a costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La giurisprudenza ha precisato che questi eventi sono alternativi tra loro e che la loro sussistenza deve essere valutata con particolare attenzione. La sentenza n. 16010 del 28 aprile 2025 ha stabilito che la prosecuzione dell'attività lavorativa o economica da parte della persona offesa non vale ad escludere la sussistenza dell'evento lesivo allorché risulti provata l'oggettiva modifica delle abitudini di vita in altri ambiti e l'insorgenza di un persistente stato d'ansia tale da richiedere supporto psicologico.

Le prove e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa

Un aspetto cruciale nella valutazione dei casi di stalking riguarda l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La sentenza n. 11751 del 2025 ha chiarito che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

La sentenza n. 6742 del 11 febbraio 2013 aveva già stabilito che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale senza necessità di riscontri oggettivi esterni, essendo sufficiente motivare l'abitualità propria della fattispecie incriminatrice anche solo con il richiamo alla pluralità delle querele presentate dalla persona offesa.

Casi particolari: stalking giudiziario e contesti conflittuali

La giurisprudenza ha affrontato anche ipotesi particolari di atti persecutori. La sentenza n. 13318 del 7 aprile 2025 ha delineato i confini dello "stalking giudiziario", precisando che l'esercizio del diritto di difesa non configura la fattispecie quando le azioni giudiziarie sono orientate alla difesa dei propri interessi piuttosto che alla vessazione dell'altra parte. Si superano i confini dell'esercizio lecito quando le azioni giudiziarie sono fondate su elementi falsi creati per generare nuovi diritti ex novo o con l'intento di nuocere alla persona offesa.

Nei contesti di conflittualità reciproca, la sentenza n. 36576 del 10 novembre 2025 ha stabilito che la reciprocità dei comportamenti molesti tra le parti non esclude la configurabilità del delitto, incombendo tuttavia sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno.

Conclusioni: un orientamento consolidato

La sentenza del gennaio 2026 conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che privilegia la tutela delle vittime di atti persecutori, riconoscendo che anche un numero limitato di condotte può integrare il reato quando sia idoneo a produrre gli eventi tipici previsti dalla norma. La Cassazione ha ribadito che "nessun ragionevole dubbio può, dunque, residuare in merito alla responsabilità del ricorrente per il delitto di stalking, fondata su valutazioni coerenti con il materiale istruttorio e logicamente supportate nella motivazione, la quale ha dato atto di come, dalle prove analizzate, il ricorrente, non accettando la separazione, abbia iniziato ad assumere un comportamento ossessivo nei confronti della ex moglie e delle persone a lei vicine, con intenti ritorsivi e minatori".

Questo approccio riflette la particolare attenzione del legislatore e della giurisprudenza verso fenomeni di violenza di genere e domestica, garantendo una tutela effettiva anche quando le condotte persecutorie si manifestino attraverso episodi apparentemente isolati ma inseriti in un contesto di sistematica vessazione psicologica.

 
 
 

Commenti


bottom of page