Revenge Porn e Diritto di Cronaca: quando la diffusione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito é reato
- avvvitello
- 22 dic 2025
- Tempo di lettura: 11 min
Il Reato di Revenge Porn: Profili Sostanziali e Rapporti con il Diritto di Cronaca Giornalistica
Introduzione
Il fenomeno del revenge porn rappresenta una delle manifestazioni più insidiose della violenza digitale contemporanea, caratterizzandosi per la diffusione non consensuale di contenuti intimi come strumento di vendetta, controllo o umiliazione. Il legislatore italiano ha risposto a questa emergenza sociale con l'introduzione dell'art. 612-ter del codice penale, che punisce la "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", configurando una fattispecie penale specificamente dedicata alla tutela della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale e della dignità personale.
La norma, introdotta con la legge 19 luglio 2019, n. 69, si inserisce nel più ampio contesto della tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale, ponendo tuttavia delicate questioni di bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti, primo fra tutti il diritto di cronaca e di informazione. L'analisi del rapporto tra la fattispecie incriminatrice e l'esercizio della professione giornalistica rivela infatti profili di particolare complessità, che richiedono un approccio sistematico e una valutazione caso per caso delle diverse istanze in gioco.
La Fattispecie Penale dell'Art. 612-ter c.p.: Struttura e Elementi Costitutivi
Il Quadro Normativo
L'art. 612-ter del codice penale delinea una fattispecie articolata su due distinti commi, ciascuno caratterizzato da specifici presupposti soggettivi e oggettivi. La norma punisce "chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate" con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
Il secondo comma estende la punibilità a "chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento", prevedendo la medesima pena. La distinzione tra le due fattispecie assume rilevanza cruciale per la configurazione dell'elemento soggettivo del reato.
Gli Elementi Costitutivi della Fattispecie
L'Oggetto Materiale: Contenuto Sessualmente Esplicito
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di "contenuto sessualmente esplicito" non si limita alle rappresentazioni di organi genitali o atti sessuali veri e propri, ma ricomprende anche la raffigurazione di altre parti erogene del corpo umano quando siano nude o ritratte in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità. Come precisato dalla Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33230 del 28 agosto 2024, "la nozione di 'contenuto sessualmente esplicito' ricomprende non solo le immagini o i video che ritraggono organi genitali o atti sessuali veri e propri, ma anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità".
Questa interpretazione estensiva risponde alla ratio della norma, volta a tutelare la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale in senso ampio, ricomprendendo tutte quelle rappresentazioni che, pur non mostrando atti sessuali espliciti, risultino comunque idonee a violare l'intimità e la dignità della persona rappresentata.
La Destinazione Privata
Un elemento caratterizzante della fattispecie è rappresentato dalla destinazione privata del materiale oggetto di diffusione. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24379 del 20 giugno 2024, "la fattispecie di cui all'art. 612-ter, comma primo, cod. pen. richiede la contestuale sussistenza di due requisiti che non operano in alternativa: la destinazione privata del materiale e l'assenza di consenso alla diffusione da parte delle persone rappresentate".
La norma presuppone infatti "la formazione intra-relazionale del materiale a contenuto sessualmente esplicito, ossia la sua produzione ad opera degli stessi soggetti che vi sono rappresentati o comunque in un contesto in cui vi sia stato consenso alla realizzazione in funzione esclusivamente privata". Questo requisito esclude dall'ambito applicativo della norma materiale già di per sé destinato alla diffusione pubblica o acquisito attraverso modalità che non presuppongano un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti.
L'Assenza di Consenso
L'elemento dell'assenza di consenso alla diffusione costituisce il fulcro della tutela penale. È importante sottolineare che, come precisato dalla Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19201 del 15 maggio 2024, "il delitto di cui all'art. 612-ter cod. pen. si configura quando la persona offesa non abbia prestato consenso alla divulgazione delle proprie immagini sessuali, a prescindere dal fatto che abbia acconsentito a farsi ritrarre o riprendere, purché il consenso non riguardi anche la divulgazione".
Il consenso alla realizzazione del materiale non implica automaticamente il consenso alla sua diffusione, configurandosi come due manifestazioni di volontà distinte e autonome. La revoca del consenso alla diffusione, inoltre, mantiene la sua efficacia anche quando sia intervenuta successivamente alla realizzazione del materiale.
L'Elemento Soggettivo: Dolo Generico e Dolo Specifico
La disciplina dell'elemento soggettivo presenta una significativa differenziazione tra le due fattispecie previste dalla norma. Per il primo comma, relativo a chi abbia realizzato o sottratto le immagini, è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di diffondere materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato senza il consenso delle persone rappresentate.
Il secondo comma, invece, richiede il dolo specifico di arrecare nocumento alla persona rappresentata. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 42562 del 20 novembre 2024, "il dolo specifico di nocumento non è escluso dalla presenza di finalità ulteriori perseguite dall'agente quando il nocumento stesso costituisce lo strumento necessario per il conseguimento del fine ultimo avuto di mira, configurandosi come scopo immediato rispetto allo scopo mediato perseguito".
La Consumazione del Reato
Il reato si configura come istantaneo e si consuma al momento del primo invio o diffusione del materiale, indipendentemente dall'effettiva ricezione da parte dei destinatari o dalla successiva ulteriore propagazione. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18473 del 16 maggio 2025 ha precisato che "il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ha natura di reato istantaneo e si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultimo e la persona ritratta".
Il Rapporto con il Diritto di Cronaca Giornalistica
Il Quadro Costituzionale e Normativo
Il diritto di cronaca giornalistica trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, e si configura come diritto-dovere di informare la collettività su fatti di interesse pubblico. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, tra cui la dignità personale, la riservatezza e, nel caso specifico, la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale.
Il decreto legislativo n. 101 del 2018 ha modificato la disciplina del trattamento dei dati personali nell'attività giornalistica, introducendo specifiche garanzie per l'esercizio del diritto di cronaca. L'art. 137 del Codice della Privacy stabilisce che "in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".
I Principi Deontologici
Le regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica stabiliscono criteri specifici per il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della privacy. L'art. 6 prevede che "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".
Particolare rilevanza assume l'art. 11 delle regole deontologiche, che disciplina specificamente la "tutela della sfera sessuale della persona", stabilendo che "il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile" e che "la pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica".
I Limiti Tradizionali del Diritto di Cronaca
La giurisprudenza consolidata ha individuato tre fondamentali limiti all'esercizio del diritto di cronaca: la verità della notizia, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la continenza espositiva. Come stabilito dalla Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7776 del 1 ottobre 1983, "il diritto di cronaca giornalistica costituisce un aspetto essenziale del diritto di libertà di manifestazione del pensiero riconosciuto dall'art. 21 della costituzione e può, pertanto, essere esercitato anche quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione", purché sussistano specifiche condizioni.
I limiti sono ravvisati "a) nella necessità che l'esposizione della notizia sia obiettiva e serena, nel senso che non si tratti di una incivile denigrazione dell'altrui personalità; b) nella necessità che esista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti; c) nella necessità che la notizia pubblicata sia vera, o almeno sia stata seriamente accertata".
La Specificità della Tutela della Sfera Sessuale
Quando la cronaca giornalistica interseca la sfera sessuale delle persone, il bilanciamento tra diritto di informazione e tutela della dignità personale assume connotazioni particolarmente delicate. La Corte d'appello civile di Venezia, sentenza n. 2750 del 4 settembre 2025 ha chiarito che "i principi di essenzialità dell'informazione e di continenza vincolano il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, imponendo che l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto".
La pubblicazione di dettagli che si prestino unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti crudi e pruriginosi, senza aggiungere elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, viola i principi deontologici anche quando persegua finalità di denuncia di condotte ritenute censurabili, ove tali dettagli non risultino indispensabili per il raggiungimento della finalità informativa.
L'Applicazione dell'Art. 612-ter nell'Attività Giornalistica
Ipotesi di Configurabilità del Reato
L'applicazione dell'art. 612-ter c.p. nell'ambito dell'attività giornalistica può configurarsi in diverse ipotesi. La prima e più evidente riguarda la pubblicazione diretta di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate, quando tali contenuti siano stati acquisiti dal giornalista o dalla testata attraverso modalità che ne presuppongano la destinazione privata.
Una seconda ipotesi concerne la diffusione di materiale ricevuto da terzi, che ricadrebbe nella fattispecie del secondo comma dell'art. 612-ter, richiedendo la prova del dolo specifico di nocumento. In questo contesto, assume particolare rilevanza la valutazione delle finalità perseguite dal giornalista: se la pubblicazione sia motivata da genuine esigenze informative o se, invece, sia finalizzata a danneggiare la reputazione del soggetto rappresentato.
I Casi di Esclusione
Tuttavia, non ogni diffusione di contenuti a sfondo sessuale da parte di organi di informazione integra necessariamente il reato di revenge porn. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24379 del 20 giugno 2024 ha stabilito un importante principio, chiarendo che "non integra la fattispecie di cui all'art. 612-ter cod. pen. la condotta di chi diffonda materiale a contenuto sessualmente esplicito acquisito legittimamente quale copia di intercettazioni ambientali disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, trattandosi di materiale non realizzato né sottratto dal diffusore e la cui formazione non è riconducibile ad un contesto relazionale privato consensuale".
Questa pronuncia evidenzia come l'elemento della destinazione privata e del contesto relazionale consensuale costituisca un presupposto indefettibile per l'applicazione della norma, escludendo dall'ambito di tutela materiale che, pur avendo contenuto sessualmente esplicito, non sia stato prodotto in un contesto di intimità e fiducia.
Il Bilanciamento con l'Interesse Pubblico
Quando la diffusione di contenuti a sfondo sessuale avvenga nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice deve operare un attento bilanciamento tra la tutela della sfera sessuale della persona e l'interesse pubblico all'informazione. Questo bilanciamento deve tenere conto di diversi fattori: la rilevanza pubblica del soggetto coinvolto, l'interesse sociale della notizia, l'essenzialità dell'informazione rispetto al fatto narrato e la modalità di presentazione del contenuto.
La Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20387 del 21 luglio 2025 ha precisato che "il trattamento di dati personali effettuato dall'editore mediante pubblicazione di fotografie di indagati a corredo di articoli di cronaca giudiziaria è lecito quando, pur in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche e non risulti lesivo della dignità personale".
Le Tutele Specifiche per le Vittime di Reati Sessuali
L'Art. 734-bis c.p. e il Divieto Assoluto
Un aspetto di particolare rilevanza nel rapporto tra revenge porn e diritto di cronaca riguarda la tutela specifica prevista per le vittime di reati sessuali. L'art. 734-bis del codice penale punisce "chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso".
La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2887 del 22 gennaio 2014 ha chiarito che "la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non trova applicazione in relazione al reato di cui all'art. 734-bis c.p., in quanto il legislatore ha già operato il bilanciamento tra il diritto di informazione e la tutela della riservatezza delle vittime, optando per un divieto assoluto di divulgazione salvo il consenso della persona offesa, rivolto in primis agli operatori dell'informazione".
L'Interazione tra le Due Fattispecie
L'esistenza di due distinte fattispecie penali - l'art. 612-ter e l'art. 734-bis c.p. - pone interessanti questioni di coordinamento normativo. Mentre l'art. 734-bis tutela specificamente le vittime di reati sessuali con un divieto assoluto di divulgazione delle loro generalità o immagini, l'art. 612-ter ha un ambito applicativo più ampio, riguardando la diffusione non consensuale di qualsiasi contenuto sessualmente esplicito.
Nel caso in cui la vittima di revenge porn sia anche vittima di uno dei reati sessuali elencati nell'art. 734-bis, potrebbero configurarsi entrambe le fattispecie in concorso, con la conseguenza che il divieto assoluto previsto dalla seconda norma prevarrebbe su qualsiasi valutazione di bilanciamento con il diritto di cronaca.
Prospettive Applicative e Criteri Operativi
Linee Guida per l'Esercizio del Diritto di Cronaca
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale analizzato, è possibile delineare alcune linee guida per l'esercizio del diritto di cronaca in relazione a contenuti che potrebbero integrare la fattispecie di revenge porn:
Verifica della fonte e del contesto di acquisizione: Il giornalista deve accertare le modalità attraverso cui è venuto in possesso del materiale, verificando se questo sia stato prodotto in un contesto di intimità e destinato a rimanere privato.
Valutazione dell'interesse pubblico: La pubblicazione deve essere giustificata da un effettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, non limitandosi a soddisfare mere curiosità pruriginose.
Principio di essenzialità: L'informazione deve essere indispensabile per la comprensione del fatto di cronaca, evitando dettagli superflui che possano ledere la dignità delle persone coinvolte.
Modalità di presentazione: Anche quando sussista un legittimo interesse informativo, la presentazione del contenuto deve rispettare la dignità delle persone rappresentate, evitando modalità sensazionalistiche o degradanti.
La Responsabilità Editoriale
Particolare attenzione deve essere prestata alla responsabilità editoriale nella gestione di contenuti potenzialmente lesivi. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 818 del 9 gennaio 2025 ha evidenziato come "quando la sentenza di condanna attribuisce al direttore di testata giornalistica online la responsabilità per omesso impedimento della divulgazione di dati sensibili, pur dando atto dell'esistenza di un articolato sistema organizzativo predisposto per evitare tale evento, deve specificare con motivazione non contraddittoria le ragioni per cui tali presidi organizzativi risultano inadeguati a neutralizzare la responsabilità colposa".
Ciò implica la necessità di predisporre adeguati sistemi di controllo editoriale, particolarmente rilevanti nell'era digitale dove la velocità di pubblicazione può entrare in conflitto con l'accuratezza della verifica dei contenuti.
Conclusioni
Il rapporto tra il reato di revenge porn e il diritto di cronaca giornalistica rappresenta uno dei più significativi esempi di come l'evoluzione tecnologica e sociale richieda un continuo ripensamento del bilanciamento tra diritti fondamentali. L'art. 612-ter c.p. introduce una tutela specifica per la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, che deve essere coordinata con il diritto costituzionale all'informazione senza comprometterne l'essenza.
La giurisprudenza di legittimità ha fornito importanti chiarimenti interpretativi, delineando i confini applicativi della norma e individuando criteri per distinguere tra condotte penalmente rilevanti e legittimo esercizio del diritto di cronaca. Emerge chiaramente come non ogni diffusione di contenuti a sfondo sessuale da parte di organi di informazione integri automaticamente il reato di revenge porn, essendo necessaria la sussistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi.
Il principio dell'essenzialità dell'informazione si conferma come criterio fondamentale per il bilanciamento tra le diverse istanze in gioco, richiedendo una valutazione caso per caso che tenga conto del contesto specifico, dell'interesse pubblico sotteso alla notizia e delle modalità di presentazione del contenuto. In questo quadro, assume particolare rilevanza la responsabilità deontologica e professionale del giornalista, chiamato a operare scelte editoriali consapevoli che rispettino tanto il diritto del pubblico all'informazione quanto la dignità e la riservatezza delle persone coinvolte.
L'evoluzione del fenomeno digitale e l'emergere di nuove forme di violenza online richiedono un costante aggiornamento degli strumenti normativi e interpretativi, mantenendo sempre al centro la tutela della persona umana nella sua integralità e dignità. Solo attraverso un approccio equilibrato e consapevole sarà possibile garantire che il progresso tecnologico e la libertà di informazione non si traducano in nuove forme di lesione dei diritti fondamentali, preservando al contempo gli spazi di democrazia e trasparenza che caratterizzano una società libera e informata.


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