I Conti Correnti Cointestati tra Coniugi: Presunzioni, Limiti e Tutele nei Rapporti Patrimoniali
- avvvitello
- 29 nov
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Introduzione
La gestione dei rapporti patrimoniali tra coniugi rappresenta una delle questioni più delicate e ricorrenti nella pratica forense contemporanea. Tra gli strumenti bancari maggiormente utilizzati dalle coppie, il conto corrente cointestato occupa una posizione di particolare rilievo, generando frequentemente controversie quando i rapporti personali si deteriorano. La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 13220 del 27 settembre 2025 offre l'occasione per un'analisi approfondita delle problematiche giuridiche che emergono quando uno dei coniugi dispone unilateralmente di somme depositate su un conto cointestato, alimentato però esclusivamente dall'altro.
Il Quadro Normativo di Riferimento
La disciplina giuridica dei conti correnti cointestati si articola su due livelli normativi distinti ma complementari. Il primo livello è rappresentato dall'art. 1854 del Codice civile, che stabilisce che "nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto". Questa disposizione regola esclusivamente i rapporti esterni tra i cointestatari e l'istituto bancario, attribuendo a ciascun intestatario la qualità di creditore o debitore solidale nei confronti della banca.
Il secondo livello normativo, di fondamentale importanza per i rapporti interni tra i cointestatari, è disciplinato dall'art. 1298 del Codice civile, secondo cui "nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".
La Giurisprudenza di Legittimità: Principi Consolidati
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile che la presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1854 c.c. opera esclusivamente nei rapporti con la banca, mentre nei rapporti interni tra cointestatari trova applicazione l'art. 1298 c.c. Come affermato dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 258 del 9 maggio 2025, "nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente".
La giurisprudenza ha inoltre precisato che "ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto".
La Presunzione di Contitolarità e la Sua
L'art. 1298 c.c. stabilisce una presunzione iuris tantum di contitolarità paritaria delle somme depositate, che può essere superata mediante prova contraria. La Cassazione civile, con ordinanza n. 29904 del 12 novembre 2025, ha chiarito che tale presunzione "può essere superata dalla prova che uno solo dei cointestatari sia l'effettivo titolare delle somme depositate".
Per vincere la presunzione di contitolarità, non è sufficiente dimostrare di aver materialmente effettuato i versamenti, ma occorre provare che le somme versate erano di esclusiva pertinenza di chi le ha depositate. Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 1493 del 21 gennaio 2025, la prova contraria "non può consistere nella sola dimostrazione di aver effettuato materialmente i versamenti o di aver avuto la disponibilità del denaro depositato, richiedendosi invece la dimostrazione che il titolo di acquisto di quel denaro lo rendeva di pertinenza esclusiva di colui che lo ha versato".
Il Caso Pratico: La Sentenza del Tribunale di Roma
La sentenza del Tribunale di Roma n. 13220 del 27 settembre 2025 rappresenta un esempio paradigmatico dell'applicazione di questi principi. Nel caso di specie, il marito aveva prelevato € 28.700,00 dal conto cointestato con la moglie, utilizzando le somme per spese personali. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del marito costituisse una violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti patrimoniali tra coniugi, condannandolo alla restituzione dell'intera somma.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che la mediazione non rappresenta condizione di procedibilità nei rapporti interni tra correntisti, precisando che "la controversia tra cointestatari di un conto corrente bancario avente ad oggetto la restituzione di somme prelevate da uno di essi non rientra tra le materie per cui l'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 prescrive l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità".
Le Problematiche Probatorie
Una delle questioni più complesse riguarda l'onere probatorio per dimostrare la titolarità esclusiva delle somme depositate. La giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di contitolarità può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La sentenza del Tribunale di Milano n. 6769 del 10 settembre 2025 ha precisato che "quando uno dei cointestatari dimostri di essere l'unico autore di specifici versamenti e la loro provenienza da beni o diritti di sua esclusiva titolarità, la contitolarità formale del conto non attribuisce agli altri cointestatari alcun diritto sostanziale su quelle somme".
I Rapporti tra Coniugi in Regime di Separazione dei Beni
Particolare attenzione merita la disciplina applicabile ai coniugi in regime di separazione dei beni. La Cassazione civile, ordinanza n. 30233 del 17 novembre 2025, ha chiarito che "in regime di separazione dei beni, il lavoro casalingo prestato da un coniuge non è idoneo a fondare una comproprietà delle somme risparmiate e depositate dall'altro coniuge, non trovando applicazione i principi sulla comunione legale dei beni".
Le Conseguenze dell'Utilizzo Improprio delle Somme
Quando un cointestatario dispone di somme eccedenti la propria quota senza il consenso dell'altro, sorge l'obbligo di restituzione. La sentenza del Tribunale di Napoli n. 6235 del 20 giugno 2025 ha stabilito che "ove tale prova sia fornita, il cointestatario che non ha contribuito all'alimentazione del conto non può, nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo né disporre delle somme depositate senza il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente prelevate".
La Cointestazione "Fittizia" o "di Comodo"
Un aspetto di particolare interesse riguarda i casi di cointestazione meramente strumentale. La Cassazione civile, ordinanza n. 29904 del 12 novembre 2025, ha riconosciuto la possibilità di configurare una "cointestazione meramente fittizia o di comodo" quando risulti provato che la cointestazione era finalizzata unicamente a consentire all'altro coniuge di effettuare prelievi per le necessità familiari in caso di assenza del titolare effettivo.
Gli Aspetti Processuali
Sul piano processuale, la giurisprudenza ha chiarito che l'azione per la restituzione delle somme indebitamente prelevate si prescrive nel termine ordinario decennale. La sentenza del Tribunale di Monza n. 1567 dell'11 agosto 2025 ha precisato che "l'azione contrattuale tra cointestatari per la restituzione di somme indebitamente prelevate si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., atteso il fondamento contrattuale del rapporto tra i cointestatari".
Conclusioni e Prospettive
L'analisi della giurisprudenza più recente evidenzia come la disciplina dei conti correnti cointestati tra coniugi sia ormai consolidata nei suoi principi fondamentali. La distinzione tra rapporti esterni con la banca e rapporti interni tra cointestatari rappresenta il cardine interpretativo che consente di bilanciare le esigenze di funzionalità del sistema bancario con la tutela dei diritti patrimoniali individuali.
La presunzione di contitolarità paritaria stabilita dall'art. 1298 c.c., pur rappresentando un punto di partenza, non può trasformarsi in uno strumento di arricchimento ingiustificato. La giurisprudenza ha dimostrato particolare attenzione nel garantire che la mera cointestazione non legittimi appropriazioni indebite, richiedendo sempre una valutazione sostanziale della provenienza delle somme e della volontà delle parti.
Per i professionisti del diritto, emerge la necessità di prestare particolare attenzione alla documentazione probatoria quando si affrontano controversie di questo tipo. La prova della titolarità esclusiva delle somme richiede un approccio metodico che vada oltre la mera dimostrazione dei versamenti materiali, estendendosi alla verifica della provenienza e della natura giuridica delle somme depositate.
In prospettiva, appare auspicabile una maggiore consapevolezza da parte dei coniugi circa le implicazioni giuridiche della cointestazione di conti correnti, specialmente in regime di separazione dei beni. La redazione di accordi chiari sulla gestione delle risorse comuni potrebbe prevenire molte delle controversie che oggi affollano i tribunali, garantendo al contempo una maggiore certezza nei rapporti patrimoniali familiari.


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