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#Assegno di #mantenimento del #figlio maggiorenne #studente fuori sede e #legittimazione attiva dell


Con la sentenza n. 29977/2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla possibilità per il genitore collocatario di chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio, studente fuori sede. a) è orientamento costante che l'obbligo di mantenere il figlio non cessi automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta', ma si protragga, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori;

b) poiche', di norma, e' il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessita' del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che piu' frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne;

c) in altre parole, non puo' darsi dirimente rilevanza al solo dato temporale della permanenza del figlio presso l'abitazione del genitore gia' collocatario: mentre il rapporto coniugale e' connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicita' di interessi familiari, quello di filiazione puo' essere piu' spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una sua presenza solo saltuaria per la necessita' di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi;

d) la sporadicita' dei rientri presso l'abitazione del genitore, stante le ragioni dell'allontamento, non comporta affatto, per cio' solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare: una frequentazione solo saltuaria della casa da parte del figlio non e', infatti, incompatibile con la persistenza di un piu' intenso legame di comunanza di vitacon uno solo dei genitori, tale che sia quest'ultimo a restare la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio e a provvedere materialmente alle sue esigenze, anticipando ogni esborso necessario;

e) nel concorso di dette circostanze, trova quindi giustificazione la legittimazione iure proprio di cui si sta trattando, sempre che sia mancata la richiesta in via giudiziale, da parte del figlio maggiorenne, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento.

Autore: Avv. Anna Andreani.


© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.


Autore: Avv. Anna Andreani.


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