La Consulta, con la sentenza n. 32, depositata il 29 febbraio, ha dichiarato incostituzionale l'art., 2952, secondo comma, cod. civ., nella formulazione pro tempore, vigente tra il 28.10.2008 e il 18.12.2012, “ per i quali opera la prescrizione decennale”.
La questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, la quale ha censurato il contrasto della succitata norma con gli articoli 3 e 47 Cost., evidenziando, in particolare, che già l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) aveva rilevato l'irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione rispetto alle polizze vita, invitando le imprese assicurative alla liquidazione degli importi concernenti il ramo vita anche in caso di richieste tardive, poiché era emerso che, nella maggior parte dei casi, la tardività era dipesa solo dalla mancata conoscenza dell'esistenza della polizza da parte dei beneficiari sopravvissuti all'assicurato.
Nell'ordinanza di remissione si legge: “si ritiene che un intervento meramente ablativo, che escluda dal termine di prescrizione biennale le polizze vita, sia sufficiente a colmare il vulnus normativo, poiché comporterebbe l'applicazione del termine ordinario di prescrizione ...Continua in: E' incostituzionale, perchè troppo breve, la prescrizione biennale delle polizze vita
Autore: Avv. Francesca De Carlo.© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
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